Illegittimità della Proroga Unilaterale nei Contratti di Servizio Pubblico: si pronuncia il CGARS

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 00527/2024 ha trattato un punto di diritto centrale: la legittimità della proroga unilaterale di un contratto di servizio pubblico senza il consenso dell’affidatario e le conseguenze economiche di tale decisione.

Punto di Diritto: Proroga Unilaterale del Contratto di Servizio Pubblico

Normativa di Riferimento

Il cuore del dibattito giuridico ruota attorno all’interpretazione dell’art. 92, comma 4-ter, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020. Questa norma prevede la possibilità di prorogare gli affidamenti in essere al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza dovuta al virus Covid-19. Tuttavia, il testo normativo presuppone necessariamente il consenso dell’affidatario del servizio per l’estensione contrattuale.

Applicazione alla Fattispecie

Nel caso in esame, la Regione Siciliana ha prorogato unilateralmente il contratto di affidamento del servizio di collegamento marittimo con le isole Egadi, originariamente assegnato alla N.G.I. s.p.a. e successivamente acquisito dalla CTIM, senza il consenso esplicito della CTIM stessa. La proroga è stata disposta dapprima fino al 31 dicembre 2021 con il decreto dirigenziale n. 4536 del 29 dicembre 2021, e successivamente estesa fino al 28 febbraio 2023 attraverso ulteriori note dell’Assessorato regionale.

La CTIM aveva chiaramente espresso la sua disponibilità alla proroga del contratto solo a condizione che fossero riconosciute misure idonee a garantire l’equilibrio economico-finanziario del servizio, essendo il servizio di collegamento marittimo con le isole Egadi stato svolto in condizioni di perdita strutturale. L’Assessorato regionale, però, aveva negato qualsiasi possibilità di riequilibrio economico-finanziario, rendendo quindi illegittima la proroga disposta unilateralmente.

Il Giudizio del Consiglio di Giustizia Amministrativa

Motivazioni della Sentenza

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che la proroga disposta dalla Regione Siciliana fosse illegittima per mancanza del consenso dell’affidatario, necessario secondo l’art. 92, comma 4-ter, del d.l. n. 18/2020. La decisione di prorogare unilateralmente il contratto, senza riconoscere condizioni economiche più favorevoli o almeno eque, ha configurato una violazione dei principi di buona fede e di corretto andamento dell’azione amministrativa.

Il Collegio ha osservato che l’art. 7, comma 2, del capitolato, che prevede la prosecuzione del servizio fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario alle stesse condizioni economiche del contratto originario, deve essere interpretato secondo il principio di buona fede. Tale clausola può giustificare la prosecuzione del servizio solo per un periodo limitato, sufficiente a consentire l’espletamento della gara per l’individuazione del nuovo affidatario. Non può essere utilizzata per estendere indefinitamente il periodo di proroga, soprattutto se le condizioni economiche risultano penalizzanti per l’affidatario.

Risarcimento del Danno

La sentenza riconosce il diritto della CTIM a un risarcimento per i danni subiti a causa della proroga illegittima. Il risarcimento deve essere calcolato tenendo conto della revisione dei prezzi legata al tasso di inflazione, degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla CTIM e delle minori entrate derivanti dalla prosecuzione del servizio in condizioni economiche sfavorevoli.

Riflessioni Critiche

La decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa pone in evidenza l’importanza del consenso dell’affidatario nelle proroghe contrattuali, specialmente in contesti di emergenza come quello causato dalla pandemia di Covid-19. La legittimità dell’azione amministrativa deve essere sempre accompagnata dal rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, garantendo che le condizioni economiche dei contratti di servizio pubblico siano sostenibili per gli operatori coinvolti.

Inoltre, la sentenza chiarisce che l’applicazione di clausole contrattuali deve essere conforme a criteri di ragionevolezza e buona fede. L’ultra-vigenza del corrispettivo, nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario, non può estendersi oltre il tempo strettamente necessario per una sola gara, onde evitare che l’affidatario subisca ingiustificati danni economici.

Conclusioni

La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rappresenta un significativo precedente giurisprudenziale sulla proroga dei contratti di servizio pubblico e sui limiti dell’azione amministrativa in assenza di consenso dell’affidatario. L’equilibrio economico-finanziario dei contratti deve essere sempre garantito, e ogni proroga deve rispettare i principi di buona fede e correttezza, proteggendo gli interessi economici degli operatori coinvolti.