TAR Abruzzo, Pescara, 22 maggio 2024, n. 163
L’Ordine degli Avvocati Roma, rappresentato dall’avv. Lorenzo Maria Cioccolini, aveva impugnato di fronte al TAR Abruzzo, Pescara, sulla base della legittimazione prevista dall’art. 5, comma 4 della Legge n. 49/2023 (Legge sull’Equo compenso), l’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti legali per l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale, domiciliazione e sostituzione, assunto dal Comune di Vasto con nota n. 8955 del 7 febbraio 2024, nella parte in cui aveva previsto l’imposizione di compensi professionali, per domiciliazione e sostituzione, che l’Avvocato avrebbe dovuto accettare qualora avesse voluto partecipare all’Avviso, in violazione delle norme sull’equo compenso.
In particolare, con il ricorso, l’Ordine aveva lamentato la previsione di compensi per lo svolgimento delle attività di domiciliazione e sostituzione di udienza, forfettizzati e predeterminati, oltre che in misura irrisoria, senza tenere in considerazione le regole di cui al D.M. n. 55/2014.
A seguito dell’impugnazione, il Comune di Vasto è intervenuto in autotutela con Determina 6 maggio 2024, n. 572, con la quale ha annullato le clausole impugnate di fronte al Giudice Amministrativo.
Pertanto, il TAR Abruzzo, Pescara, con la sentenza 22 maggio 2024, n. 163, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso, con dichiarazione di compensazione delle spese di lite.