Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4479
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04479 del 2024, ha emesso una decisione significativa in merito alla controversia tra il Comune di Lecce e Andrea Caretto riguardante il diniego di proroga di una concessione demaniale marittima.
La questione centrale riguarda l’applicabilità della Direttiva 2006/123/CE e dell’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.), che impongono una procedura di selezione trasparente e imparziale per il rilascio di concessioni demaniali, vietando proroghe automatiche. Nel 2020, il Comune di Lecce aveva negato la proroga fino al 2033 della concessione demaniale marittima richiesta da Andrea Caretto, basandosi sull’incompatibilità delle proroghe automatiche con il diritto dell’Unione Europea.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, in primo grado, aveva accolto il ricorso di Caretto, ritenendo che la normativa nazionale, in particolare la Legge n. 145 del 2018, prevalesse sulla Direttiva europea. Tuttavia, la sentenza del Consiglio di Stato ha riformato questa decisione, riaffermando l’efficacia diretta e incondizionata della Direttiva 2006/123/CE, che richiede l’indizione di una gara per l’assegnazione delle concessioni.La sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che le disposizioni nazionali che prevedono proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime sono in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e devono essere disapplicate. In particolare, ha sottolineato che l’autorità amministrativa competente, incluso il Comune, è tenuta a disapplicare tali disposizioni e a procedere all’indizione di gare per l’assegnazione delle concessioni.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 04479/2024, si inserisce in un complesso contesto giuridico riguardante la proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e il loro rapporto con il diritto dell’Unione Europea. La controversia origina dal diniego, da parte del Comune di Lecce, della proroga della concessione demaniale richiesta da Andrea Caretto, titolare di uno stabilimento balneare, fino al 2033, in forza dell’art. 1, comma 682, della l. n. 145 del 2018.
Il Contesto Normativo e il Diritto dell’Unione Europea
Il punto focale della disputa è l’applicabilità diretta e immediata dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi), che vieta la proroga automatica delle concessioni demaniali in presenza di una scarsità delle risorse naturali, imponendo invece una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali. La sentenza del Consiglio di Stato si allinea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare con la sentenza Promoimpresa del 2016 e la più recente Comune di Ginosa del 2023, che confermano l’efficacia diretta di tali disposizioni europee.
La Scarsità delle Risorse e l’Interesse Transfrontaliero
Un elemento centrale del ragionamento giuridico è la valutazione della scarsità delle risorse naturali, che giustifica l’applicazione della Direttiva Servizi. La sentenza evidenzia come questa valutazione debba essere basata non solo su criteri quantitativi ma anche qualitativi, considerando la collocazione geografica, le caratteristiche morfologiche, il pregio ambientale e paesaggistico delle aree demaniali. In mancanza di una normativa nazionale che armonizzi tali valutazioni, il giudice amministrativo italiano ha il compito di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione.
Le Proroghe Tecniche e la Necessità di Gare Pubbliche
La decisione ribadisce che le amministrazioni pubbliche devono disapplicare le normative nazionali che prevedono proroghe automatiche delle concessioni, come l’art. 1, comma 682, della l. n. 145 del 2018, in quanto in contrasto con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. Tuttavia, la sentenza riconosce la possibilità di una proroga “tecnica” finalizzata a consentire il tempo necessario per l’indizione e la conclusione delle procedure di gara, purché queste siano avviate senza indugio e motivate da ragioni oggettive.
Il Diniego della Proroga e le Motivazioni del Comune di Lecce
Il Comune di Lecce, nel negare la proroga richiesta da Caretto, ha applicato direttamente la normativa europea, ritenendo prevalente il diritto sovranazionale che impone l’apertura del mercato e la concorrenza. Il diniego si fonda anche sulla considerazione che la risorsa naturale (le spiagge) è scarsa e che la concessione riveste un interesse economico transfrontaliero, dati confermati dalla giurisprudenza europea e nazionale.
L’Impatto delle Sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Le decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno avuto un ruolo cruciale nell’orientare l’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale in materia di concessioni demaniali. La Corte ha ribadito che le disposizioni della Direttiva 2006/123/CE hanno effetto diretto, imponendo agli Stati membri l’obbligo di applicare procedure di selezione trasparenti e di non prevedere proroghe automatiche delle concessioni.
Conclusioni e Implicazioni Future
La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un importante punto di riferimento per l’interpretazione e l’applicazione delle normative nazionali in conformità con il diritto dell’Unione Europea. Essa ribadisce l’importanza di garantire la concorrenza e la trasparenza nelle assegnazioni delle concessioni demaniali, tutelando al contempo gli interessi pubblici legati alla gestione delle risorse naturali. In un quadro giuridico in continua evoluzione, la decisione sottolinea la necessità di un costante aggiornamento normativo e di una stretta collaborazione tra le autorità nazionali e comunitarie per assicurare l’efficace applicazione delle direttive europee.
Infine, la sentenza ha previsto la possibilità di una proroga tecnica delle concessioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive, con un termine massimo al 31 dicembre 2024, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione delle gare entro il 31 dicembre 2023.In sintesi, il Consiglio di Stato ha ribadito l’obbligo delle autorità amministrative di applicare il diritto dell’Unione Europea, garantendo procedure di selezione trasparenti e imparziali per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, disapplicando le normative nazionali contrastanti.