Sul diritto di accesso dei sindacati anche non rappresentativi

Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1295 – Pres. Saltelli, Est. De Carlo

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, numero 01295/2024, affronta una questione complessa e articolata relativa al diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte delle organizzazioni sindacali, in particolare nel contesto specifico della gestione del personale della Polizia di Stato.

La vicenda giudiziaria origina dalla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva accolto il ricorso presentato dall’Organizzazione Sindacale SNAP contro il diniego di accesso ad una serie di documenti relativi alla gestione del personale del Commissariato di P.S. di Ostuni, ordinando all’amministrazione di concedere l’accesso a tali documenti. Il Ministero dell’Interno ha impugnato questa decisione, portando la questione davanti al Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato si concentra su diversi aspetti cruciali della questione, esaminando innanzitutto la legittimazione dell’organizzazione sindacale non rappresentativa SNAP a richiedere l’accesso ai documenti amministrativi. In questa analisi, il Consiglio di Stato ribadisce l’importanza del diritto di accesso come strumento a disposizione delle organizzazioni sindacali per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle proprie prerogative. Tuttavia, il diritto di accesso non può tradursi in un controllo generalizzato e indiscriminato sull’attività amministrativa, il che è in linea con la normativa vigente che pone dei limiti all’esercizio di tale diritto.

Il Consiglio di Stato evidenzia che, benché l’organizzazione sindacale SNAP non fosse considerata rappresentativa secondo gli accordi quadro esistenti, ciò non pregiudica la sua legittimazione ad agire né la titolarità dell’interesse a richiedere l’accesso ai documenti per tutelare le proprie prerogative e quelle dei lavoratori. Questo principio riafferma l’importanza del diritto di accesso come strumento di trasparenza e partecipazione alla vita amministrativa.

Tuttavia, il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Ministero dell’Interno, ritenendo che la richiesta di accesso formulata dall’organizzazione sindacale fosse eccessivamente ampia e generica, e dunque potenzialmente esplorativa. La sentenza sottolinea che una richiesta di accesso deve essere motivata da un interesse concreto e attuale, basato su elementi specifici che giustifichino la necessità di accedere ai documenti richiesti. La mancanza di una tale specificazione trasforma la richiesta in un’inammissibile forma di controllo generalizzato dell’attività amministrativa, contravvenendo ai limiti imposti dalla legge sull’accesso ai documenti amministrativi.

In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato nel respingere il ricorso di primo grado e nel riformare la decisione del TAR, stabilisce principi importanti in materia di diritto di accesso ai documenti da parte delle organizzazioni sindacali, ribadendo la necessità che tali richieste siano motivate da un interesse specifico e concretamente legato alla tutela dei diritti sindacali o dei lavoratori rappresentati. La sentenza riflette un equilibrio tra il principio di trasparenza e il rispetto delle prerogative amministrative, evidenziando come il diritto di accesso debba essere esercitato senza tradursi in un onere sproporzionato per l’amministrazione.