Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 915 – Pres. Montedoro, Est. Mathà
La sentenza del Consiglio di Stato analizza un contenzioso tra il Comune di Malles Venosta e vari cittadini riguardante l’introduzione di limitazioni comunali all’uso di sostanze fitosanitarie e erbicidi. Il nucleo della questione era se un comune potesse imporre limitazioni all’uso di tali sostanze oltre quelle previste dalla normativa nazionale e europea, basandosi su una interpretazione autonoma del principio di precauzione e su obiettivi di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR della Regione Autonoma di Bolzano, ha stabilito che il comune non aveva la competenza per imporre tali limitazioni. La sentenza sottolinea che le restrizioni imposte dal comune si scontravano con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che stabilisce procedure dettagliate e criteri rigorosi per l’autorizzazione e l’uso di tali prodotti a livello europeo.
Il Consiglio ha ritenuto che le norme comunitarie e nazionali prevedono già una tutela elevata della salute pubblica e dell’ambiente, e che il principio di precauzione è adeguatamente considerato nella regolamentazione europea. Di conseguenza, un’azione unilaterale da parte di un ente locale che introduce restrizioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa superiore è incompatibile con il principio di primato del diritto dell’Unione Europea.
La decisione del Consiglio di Stato mette in luce la tensione tra il desiderio di enti locali di rispondere a specifiche preoccupazioni ambientali e sanitarie del proprio territorio e il quadro normativo europeo e nazionale, che mira a garantire un approccio uniforme e scientificamente fondato alla regolamentazione dei prodotti fitosanitari. Il Consiglio ha anche sottolineato che qualsiasi misura restrittiva aggiuntiva deve basarsi su una chiara attribuzione di competenza legislativa o regolamentare, che nel caso in esame non è stata dimostrata.
l’argomento centrale della sentenza ruota attorno alla questione di competenza e autorità degli enti locali, in particolare dei comuni, nell’imporre restrizioni all’uso di prodotti fitosanitari sul proprio territorio. Questo aspetto tocca vari principi fondamentali del diritto, tra cui il principio di sussidiarietà, il principio di precauzione, la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e il rapporto tra normativa locale, nazionale e dell’Unione Europea.
Principio di Sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà è un concetto chiave nell’organizzazione degli enti territoriali, che sostiene che le decisioni debbano essere prese il più possibile vicino ai cittadini e che un’autorità centrale non debba svolgere funzioni che possono essere effettuate a livelli più vicini al cittadino, a meno che non sia più efficace farlo a quel livello superiore. Nella sentenza, questo principio si scontra con la necessità di un approccio coordinato e uniforme nella regolamentazione dei prodotti fitosanitari, che secondo il diritto dell’Unione Europea e nazionale, richiede una valutazione scientifica rigorosa e unificata per garantire la sicurezza e l’efficacia di tali prodotti.
Principio di Precauzione
Il principio di precauzione, invocato dal comune di Malles Venosta, è spesso citato in materia ambientale e sanitaria per giustificare l’adozione di misure preventive di tutela anche in assenza di una certezza scientifica assoluta sul danno. Tuttavia, la sentenza mette in evidenza che il principio di precauzione è già integralmente considerato nella regolamentazione europea sui prodotti fitosanitari, attraverso procedure dettagliate di autorizzazione che valutano i rischi per la salute umana e l’ambiente. Di conseguenza, il comune non può invocare autonomamente questo principio per imporre restrizioni ulteriori a quelle già stabilite a livello europeo e nazionale.
Tutela della Salute Pubblica e dell’Ambiente
La sentenza riconosce l’importanza della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ma sottolinea che tale tutela deve avvenire nel rispetto delle competenze e delle procedure stabilite dalla legge. Le restrizioni imposte dal comune di Malles Venosta erano intese a proteggere ulteriormente la salute pubblica e l’ambiente, ma la sentenza chiarisce che tali misure devono basarsi su una chiara competenza legislativa o regolamentare e devono essere compatibili con il quadro normativo superiore.
Rapporto tra Normativa Locale, Nazionale e dell’Unione Europea
Il cuore della sentenza è il principio di primato del diritto dell’Unione Europea, che prevede che, in caso di conflitto tra il diritto dell’UE e il diritto nazionale o locale, prevale il diritto dell’UE. In questo caso, il comune di Malles Venosta aveva cercato di imporre restrizioni che non trovavano fondamento nelle competenze attribuitegli dalla legge e che erano incompatibili con la regolamentazione europea, la quale stabilisce criteri e procedure uniformi per l’autorizzazione e l’uso dei prodotti fitosanitari nell’intero territorio dell’Unione.
In sintesi, la sentenza stabilisce che, pur riconoscendo le buone intenzioni del comune di Malles Venosta nel voler proteggere ulteriormente la salute pubblica e l’ambiente, tali azioni devono essere intraprese nel rispetto delle competenze e delle procedure stabilite dalla normativa europea e nazionale, che già incorporano elevati standard di tutela attraverso un approccio scientifico rigoroso.