Le voci accessorie di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva di un fondo da parte di una Pubblica Amministrazione: rivalutazione monetaria ed interessi c.d. compensativi
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito più volte che in tema di occupazione acquisitiva di un terreno da parte della Pubblica Amministrazione viene a verificarsi una obbligazione risarcitoria da fatto illecito che costituisce un debito di valore, all’interno del quale possono essere individuati due distinte voci di danno (danno emergente e lucro cessante), le quali possono trovare riparazione con due rispettivi e distinti meccanismi:
- 1) per la riparazione del c.d. danno emergente, viene riconosciuta la rivalutazione della somma liquidata al momento della verificazione del fatto (avvenuta occupazione), fino alla sentenza che provvede alla determinazione del valore del bene occupato (sorte capitale), come già detto, in applicazione dell’art. 1224 e all’art. 1282 c.c.;
- 2) per la riparazione del c.d. lucro cessante, possono essere riconosciuti gli interessi compensativi con tasso equitativamente determinato dei mancati guadagni (tra il periodo dell’occupazione e la pubblicazione della sentenza che quantifica il valore del bene al momento della occupazione, ovvero la sorte capitale) esclusivamente nella parte in cui e nella misura in cui il danneggiato provveda a fornire rigorosa prova di ciò in sede di giudizio.