ASN: la rilevanza delle mediane per il G.A.

La rilevanza dell’avvenuto superamento delle c.d. mediane ai fini della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale, nella giurisprudenza del TAR Lazio

Al fine del superamento della Abilitazione Scientifica Nazionale è previsto che il candidato debba superare un giudizio di impatto della produzione scientifica e di merito della stessa. A tale fine, sono state previste le c.d. mediane, le quali costituiscono dei parametri per la valutazione della rilevanza dell’attività dei candidati. In proposito, però sono sorti dubbi circa l’effettiva rilevanza di tale dato ai fini del giudizio di abilitazione (o meno) e, quindi, sulla vincolatività (o sul grado di vincolatività) per la Commissione giudicatrice.

Sul punto, la giurisprudenza costante del TAR Lazio si è orientata , conformemente alla Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 11 gennaio 2013 (citata dallo stesso ricorrente nel proprio atto introduttivo del giudizio, cfr. pag. 22), nel senso di ritenere quanto segue:

  • 1) il superamento delle mediane è solo uno dei molteplici elementi che possono portare la Commissione a dichiarare un candidato abilitato (o meno);
  • 2) più precisamente, l’avvenuto superamento, o di converso il mancato superamento, delle mediane non deve e non può portare ad una automatica abilitazione (o di converso ad una mancata abilitazione), trattandosi di un criterio meramente quantitativo/indicativo della capacità scientifica del candidato; con la conseguenza che un giudizio di merito della Commissione può portare ad un esito contrario a quello indicato dalle stesse mediane.