Anomalia dell’offerta e sindacato del G.A.

La natura del c.d. giudizio di anomalia dell’offerta nelle gara di appalto ed il sindacato del Giudice Amministrativo

Il c.d. giudizio di anomalia dell’offerta deve essere svolto da parte della Stazione Appaltante nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario per valutarne la serietà e l’affidabilità.

In relazione alla natura, alla funzione ed all’oggetto del giudizio di anomalia, si ritiene che questo sia diretto ad “accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto … in definitiva, il giudizio di verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o non dell’offerta nel suo insieme” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2016, n. 2547; in senso conforme Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6231; Id., sez. IV, 30 maggio 2013, n. 3850).

Con riferimento specifico alla nozione di valutazione globale e sintetica si ricorda che la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206) ha affermato che “il giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, con conseguente irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento. Altresì, non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, essendo invero finalizzato ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile (Cons. Stato Sez. III, 26012012, n. 343)”.

In relazione, invece, alla tipologia ed all’ampiezza del sindacato giurisdizionale in proposito, si ritiene che “il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate è ampiamente discrezionale e sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, con la conseguenza che il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, con conseguente invasione della sfera propria della stessa” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2016, n. 2524; in senso conforme Cons. St, ad.plen., 29 novembre 2012, n. 36; Id., sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211; Id., 8 settembre 2015, nn. 4210 e 4191; Id., 27 luglio 2015, n. 3685; Id., sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2956).

Il profilo è consolidato secondo la giurisprudenza: “in merito alla discrezionalità tecnica che assiste il seggio di gara in materia di valutazione dell’anomalia dell’offerta, i parametri dell’illogicità ed arbitrarietà sono gli unici cui deve restare ancorata la verifica giudiziale di anomalia dell’offerta, a fronte della penetrante discrezionalità amministrativa sia in sede di valutazione dell’anomalia che, a fortiori, di scelta di quali strumenti di indagine e verifica avvalersi per dissipare i dubbi di anomalia dell’offerta riconosciuti in capo alla stazione appaltante”, cosicché al Giudice Amministrativo non è consentito “operare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della P.A., in esercizio di discrezionalità tecnica” (principio pacifico in giurisprudenza: da ultimo, si veda Cons. Stato, Sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206).