La decorrenza del termine per l’impugnazione dei provvedimenti nel c.d. rito appalti (artt. 119 e ss. CPA): la realizzazione di una nuova illegittimità da parte della Stazione Appaltante a seguito dell’aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto, determina la decorrenza di un nuovo termine di impugnazione
Le procedure ad evidenza pubblica costituiscono la “fetta” più rilevante del contenzioso di fronte al Giudice Amministrativo, sia in termini numerici, che in termini di rilevanza economica delle controversie.
La caratteristica principe delle norme processuali in materia è la celerità del rito previsto dagli artt. 119 e ss. del CPA, la quale si evidenzia sin dal principio, ovvero dalla determinazione del termine di impugnazione, il quale è dimezzato rispetto all’ordinario (ovvero, trenta giorni). All’interno di tale specialità, assume ancora maggiore rilevanza, pertanto, la questione, già centralissima di per sé nel processo amministrativo, relativa alla decorrenza del termine di impugnazione. Sul tema è intervenuta una importante pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea destinata a produrre degli effetti di ampio rilievo nella materia, ovvero la sentenza c.d. Idrodinamica (8 maggio 2014, C-161/13) ha affermato quanto segue:
- 1) “il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere sulla legittimità di detta decisione di attribuzione”;
- 2) “Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione agli offerenti della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal momento in cui questi ultimi ne hanno avuto conoscenza”.
In altri termini, il Giudice Europeo ha ammesso che laddove la Stazione Appaltante ponga in essere una nuova illegittimità idonea ad inficiare l’aggiudicazione già disposta e il contratto non sia stato ancora stipulato, gli altri concorrenti devono potere lamentare tale vizio (prima non esistente) di fronte all’Autorità giurisdizionale nazionale, con la conseguenza che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione deve iniziare nuovamente a decorrere a partire dal momento in cui il vizio è stato conosciuto.