Legge Madia e autotutela: focus sulle novità SCIA

Le novità in materia di autotutela introdotte dalla c.d. Legge Madia (Legge n. 125/2015) con specifico riferimento alla c.d. SCIA: il termine “massimo” di 18 mesi

In via generale, che in specifica materia di SCIA, l’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, come risultante dalla c.d. Legge Madia (Legge n. 124/2015  ha introdotto un limite temporale all’esercizio di potere di autotutela (annullamento d’ufficio), pari a diciotto mesi dall’adozione del provvedimento amministrativo. Tale limite risulta essere applicabile anche con specifico riferimento alla c.d. SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), infatti, l’art. 19, comma 4, della Legge n. 241/1990 (come modificato dalla medesima dalla Legge Madia , prevede che decorsi i 30 giorni per l’esercizio dell’ordinario potere di controllo (disposti dal successivo comma 6 bis ), l’Amministrazione rimane titolare solamente di un potere di intervenire laddove ricorrano i presupposti di cui dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990.

In proposito, il Consiglio di Stato con parere n. 433/2016, ha affermato che il potere di intervento in questione “non può più definirsi di ‘autotutela’ in senso tecnico, poiché l’autotutela costituisce un provvedimento di secondo grado ed esso appare impossibile nel caso di specie [SCIA], dove il provvedimento iniziale manca del tutto; l’art. 21-nonies detta piuttosto, per la SCIA, la ‘disciplina di riferimento’ per l’esercizio del potere ex post dell’amministrazione: un potere inibitorio, repressivo o conformativo da esercitarsi solo « in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies »”.

Tale peculiare tipologia di potere di intervento (potere di controllo ex post) non può che essere esercitato, secondo lo stesso parere del Consiglio di Stato n. 433/2016 (“quindi motivando sulle ragioni di interesse pubblico e sugli interessi dei destinatari e dei controinteressati — oltre che, ovviamente, entro un « termine ragionevole », che deve essere « comunque non superiore a diciotto mesi », per adottare il relativo provvedimento definitivo”), al ricorrere dei presupposti richiesti in via cumulativa dall’art. 21 nonies, ovvero:

  • 1) entro 18 mesi dalla scadenza del termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo ordinario;
  • 2) esclusivamente laddove vi sia una specifica ragione di interesse pubblico a giustificare l’intervento.