Interdittiva antimafia e affitto di ramo d’azienda

L’incidenza delle operazioni di affitto di ramo d’azienda ai fini della c.d. interdittiva antimafia

Il provvedimento di c.d. interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011, è di per sé a contenuto fortemente discrezionale, che anticipa la soglia di difesa dell’ordine pubblico economico al fine di tutelare il legittimo affidamento della Pubblica Amministrazione nei confronti del privato erogatore di un servizio.

La giurisprudenza ha comunque avuto modo di delimitare l’ambito di tale discrezionalità secondo canoni che garantiscano la tutela/protezione degli interessi dei soggetti toccati da questi provvedimenti, tra cui quello della puntualità degli elementi su cui si fonda la decisione del Prefetto 1, in quanto “l’interdittiva antimafia deve non soltanto ‘scendere nel concreto’, individuando gli elementi posti a base delle relative valutazioni, ma anche indicare le ragioni idonee ad attestare l’attendibilità e la verosimiglianza (secondo la logica causale del ‹‹più probabile che non››) del tentativo da parte delle consorterie malavitose di condizionare l’autodeterminazione dell’impresa, non essendo invece necessaria l’effettività dell’infiltrazione”.

Con particolare riferimento, alla problematica relativa alla operazione di affitto di ramo d’azienda, la giurisprudenza ha affermato che, tale singolo elemento, considerato di per sé, è del tutto inidoneo a dimostrare la sussistenza delle condizioni legittimanti l’irrogazione della interdittiva antimafia. Infatti, in astratto, l’affitto del ramo d’azienda è considerata una operazione che potrebbe “accendere” il sospetto di un tentativo di infiltrazione mafiosa, in quanto può intervenire a modificare la struttura di una impresa di soggetti riconducibili alle organizzazioni mafiose, attraverso l’interposizione di soggetti al di sopra di ogni sospetto, con conseguente elusione della normativa collocando l’attività imprenditoriale “in zone apparentemente ‘franche’ dall’influsso mafioso” (cfr. punto 6.7 Cons. Stato, Sez. III, n. 1848/2016).

Però, l’operazione di affitto di ramo d’azienda determina di per sé solo un potenziale pericolo non rilevante al fine della emanazione della interdittiva antimafia, in quanto, oltre a tale operazione devono ricorrere determinate e particolari condizioni (casistica), le quali debbono essere oggetto di accertamento da parte dell’Autorità Amministrativa, che possano portare a concludere che vi siano “fatti che lasciano intravedere, nelle scelte aziendali, nelle dinamiche realizzative delle strategie imprenditoriali, nella stessa fase operativa e nella quotidiana attività di impresa, evidenti segni di influenza mafiosa” (cfr. punto 6.8 Cons. Stato, Sez. III, n. 1848/2016 2).

Tale casistica è stata oggetto di elencazione (esemplificativa) da parte della giurisprudenza (ovvero, è stato effettuato un “decalogo” risultante dall’esperienza pretoria sul punto, cfr. punto 6.8.1 Cons. Stato, Sez. III, n. 1848/2016 3).

Questi elementi, devono essere accertati e riscontrati puntualmente da parte dell’Amministrazione e possono essere plurimi oppure anche singoli, purchè “di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli elementi di giudizio ad essa contrari” (cfr. punto 7 Cons. Stato, Sez. III, n. 1848/2016 4). Tutti gli elementi che secondo l’Amministrazione portano a ritenere che “dietro” l’affitto di ramo d’azienda vi sia una operazione fraudolenta, debbono essere accertati o dallo stesso Prefetto o dalle relazioni delle Forze di Polizia e in ogni caso devono essere riportati in motivazione, anche attraverso un giudizio sintetico 5.

Sulla scorta di questi criteri interpretativi, la giurisprudenza, ogni qual volta vi sia una situazione analoga a quella della fattispecie, ha valutato la (eventuale) correttezza dell’operato dell’Amministrazione alla luce del fatto che, oltre all’affitto di ramo d’azienda, vi fossero o meno delle ulteriori condizioni dimostrative del pericolo di infiltrazione mafiosa, quali:

  1. la sussistenza di legami familiari tra le due società in rilievo, i quali, peraltro, sono anch’essi dei meri indicatori, di per loro insufficienti, che richiedono a loro volta ulteriori elementi aggiuntivi, quali ad esempio la convivenza e/o la sussistenza di un provato forte legame 6;
  2. la presenza nel ramo d’azienda ceduto di personale dipendente imparentato con soggetti mafiosi, tale da rendere plausibile una continuità sostanziale tra le due realtà imprenditoriali (cedente e cessionario) 7;
  3. la sussistenza di numerose operazioni commerciali e di rapporti personali tra il ramo d’azienda gestito dal cessionario e la criminalità organizzata, nonché la convivenza di fatto tra l’amministratrice del ramo d’azienda ceduto e un soggetto “mafioso” 8;
  4. la sussistenza di un intricato rapporto e legame (provato agli atti) tra i titolari di una società e dei soggetti appartenenti ad un clan camorristico 9.